Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 luglio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 18 agosto 2002 al 1 luglio 2006. 514 parole tolte, 10 parole aggiunte in 9 capoversi.

tolto: Il regolamento disciplina le forme di pubblicita' degli appalti e delle concessioni sulla base delle seguenti norme regolatrici:

tolto: a) per i lavori di importo pari o superiore al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP, IVA esclusa, prevedere l'obbligo dell'invio dei bandi e degli avvisi di gara, nonche' degli avvisi di aggiudicazione, all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita' europee;

tolto: b) per i lavori di importo pari o superiore a un milione di euro, IVA esclusa, prevedere forme unificate di pubblicita' a livello nazionale:

tolto: c) per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, IVA esclusa, prevedere forme di pubblicita' semplificata a livello regionale e provinciale;

tolto: d) prevedere l'indicazione obbligatoria nei bandi e negli avvisi di gara del responsabile del procedimento;

tolto: e) disciplinare conformemente alla normativa comunitaria, in modo uniforme per i lavori di qualsiasi importo, le procedure, comprese quelle accelerate, i termini e i contenuti degli inviti, delle comunicazioni e delle altre informazioni cui sono tenute le amministrazioni aggiudicatrici;

tolto: f) prevedere che le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, prima della stipula del contratto o della concessione, anche nei casi in cui l'aggiudicazione e' avvenuta mediate trattativa privata, provvedano, con le modalita' di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, alla pubblicazione dell'elenco degli invitati e dei partecipanti alla gara, del vincitore o prescelto, del sistema di aggiudicazione adottato, dell'importo di aggiudicazione dei lavori, dei tempi di realizzazione dell'opera, del nominativo del direttore dei lavori designato, nonche', entro trenta giorni dal loro compimento ed effettuazione, dell'ultimazione dei lavori, dell'effettuazione del collaudo, dell'importo finale del lavoro.

tolto: f-bis) nei casi in cui l'importo finale dei lavori superi di piu' del 20 per cento l'importo di aggiudicazione o di affidamento e/o l'ultimazione dei lavori sia avvenuta con un ritardo superiore ai sei mesi rispetto al tempo di realizzazione dell'opera fissato all'atto dell'aggiudicazione o dell'affidamento, prevedere forme di pubblicita', con le stesse modalita' di cui alle lettere b) e c) del presente comma ed a carico dell'aggiudicatario o dell'affidatario, diretta a rendere note le ragioni del maggior importo e/o del ritardo nell'effettuazione dei lavori;

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

tolto: f-ter) nei casi di contenzioso, di cui agli articoli 31-bis, commi 2 e 3, e 32, gli organi giudicanti devono trasmettere i dispositivi delle sentenze e delle pronunce emesse all'Osservatorio e, qualora le sentenze o le pronunce dispongano variazioni rispetto agli importi di aggiudicazione o di affidamento dei lavori, disporre forme di pubblicita', a carico della parte soccombente, con le stesse modalita' di cui alle lettere b) e c) del presente comma. 2. Le spese relative alla pubblicita' devono essere inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione, che e' tenuta ad assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, tramite il responsabile del procedimento di cui all'articolo 80, comma 10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il quale, in caso di mancata osservanza delle disposizioni stesse, dovra' effettuare a proprio carico le forme di pubblicita' ivi disciplinate, senza alcuna possibilita' di rivalsa sull'amministrazioneaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1994-02-11;109~art29 · fonte del testo

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