Art. 5 — Organizzazione delle attività

Le regioni, in conformita' a quanto previsto dai programmi regionali di sviluppo, predispongono programmi pluriennali e piani annuali di attuazione per le attivita' di formazione professionale. L'attuazione dei programmi e dei piani cosi' predisposti e' realizzata:

  • a)direttamente nelle strutture pubbliche, che devono essere interamente utilizzate, anche operando, ove sia necessario, il loro adeguamento strutturale e funzionale agli obiettivi del piano;
  • b)mediante convenzione, nelle strutture di enti che siano emanazione o delle organizzazioni democratiche e nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori o di associazioni con finalita' formative e sociali, o di imprese e loro consorzi, o del movimento cooperativo. Gli enti di cui alla lettera b) del comma precedente devono possedere, per essere ammessi al finanziamento, i seguenti requisiti:
  • 1)avere come fine la formazione professionale;
  • 2)disporre di strutture, capacita' organizzativa e attrezzature idonee;
  • 3)non perseguire scopi di lucro;
  • 4)garantire il controllo sociale delle attivita';
  • 5)applicare per il personale il contratto nazionale di lavoro di categoria;
  • 6)rendere pubblico il bilancio annuale per ciascun centro di attivita';
  • 7)accettare il controllo della regione, che puo' effettuarsi anche mediante ispezioni, sul corretto utilizzo dei finanziamenti erogati. Le regioni possono altresi' stipulare convenzioni con imprese o loro consorzi per la realizzazione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione, nel rispetto di quanto stabilito ai numeri 2) e 7) del comma precedente. Le convenzioni di cui al presente articolo sono esenti da ogni tipo di imposta o tassa. Fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento degli enti locali, le convenzioni di cui al presente articolo sono stipulate dalle regioni.

Testo vigente dal 30 dicembre 1978

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1978-12-21;845~art5 · fonte del testo

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