Art. 24 — Contributi dei fondi comunitari

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Le regioni, nell'ambito della programmazione e dei piani di cui all'articolo 5, autorizzano per l'area di propria competenza, la presentazione ai competenti organi della Comunita' economica europea, tramite il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dei progetti di formazione, finalizzati a specifiche occasioni di impiego, predisposti dagli organismi indicati all'articolo 8 della decisione del consiglio delle Comunita' europee n. 71/66/CEE del 1 febbraio 1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1977. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), entro il 30 settembre di ogni anno, indica, in conformita' di parametri da fissare dalla commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, il limite massimo di spesa entro cui ciascuna regione puo' autorizzare l'inoltro dei progetti per ottenere sia i contributi previsti dal Fondo sociale europeo sia l'integrazione del Fondo di rotazione di cui all'articolo seguente.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1978 al 20 luglio 1993

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1978-12-21;845~art24 · fonte del testo

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