I comuni, singoli o associati, e le comunita' montane provvedono prioritariamente ad attuare piani di controllo delle nascite ((...)) attraverso la sterilizzazione. A tali piani e' destinata una quota non inferiore al 60 per cento delle risorse di cui all'articolo 3, comma 6. I comuni provvedono, altresi', al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi delle risorse di cui all'articolo 3, comma 6. (( I comuni, singoli o associati, e le comunita' montane provvedono a gestire i canili e gattili sanitari direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti)). I servizi comunali e i servizi veterinari delle unita' sanitarie locali si attengono, nel trattamento degli animali, alle disposizioni di cui all'articolo 2.

Testo vigente dal 1 gennaio 2008

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 123/1992

    Illegittimità dichiarata
    25 marzo 1992

    L'esiguità della dotazione del fondo istituito per l'attuazione della legge quadro 14 agosto 1991 n. 281 e la destinabilità soltanto del venticinque per cento di esso alla realizzazione degli interventi di competenza regionale, non determinano quella "grave alterazione" del rapporto di complessiva corrispondenza fra bisogni regionali e mezzi finanziari per farvi fronte, necessario a consentire alle regioni il normale espletamento delle loro funzioni. Infatti, a prescindere che la maggior parte degli oneri derivanti dalla suddetta legge grava sugli enti locali, alla quota di spettanza regionale si aggiungono per intero (a seguito dell'odierna pronuncia di parziale incostituzionalità dell'art. 5, comma sesto, stessa legge) le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di competenza regionale; inoltre, poiché la nuova legge postula, per sua stessa natura, un'attuazione graduale nel tempo, le regioni ben potranno realizzare i propri interventi in maniera proporzionale alle disponibilità ad esse concesse. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 81, comma quarto, e 119 Cost. - della questione di costituzionalità degli artt. 2, commi primo, quinto, ottavo, decimo, undicesimo e dodicesimo; 3, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto; 4 e 8, L. n. 281 cit.). - Sulla mancanza di garanzia costituzionale dell'autonomia finanziaria regionale in termini quantitativi, v. già S. nn. 307/1983 e 381/1990; v. anche la precedente massima F.

    Art. 5 Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo · Art. 3 Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo · Art. 8 Testo unico costituzionali · Art. 16 Testo unico costituzionali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2008

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2007 al 1 gennaio 2008. 2 parole tolte, 57 parole aggiunte.

tolto: 1.I comuni, singoli o associati, e le comunita' montane provvedono prioritariamente ad attuare piani di controllo delle nascite tolto: incruentiaggiunto: ... attraverso la sterilizzazione. A tali piani e' destinata una quota non inferiore al … stabiliti con legge regionale e avvalendosi delle risorse di cui all'articolo 3, comma 6aggiunto: . I comuni, singoli o associati, e le comunita' montane provvedono a gestire i canili e gattili sanitari direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti. I servizi comunali e i servizi veterinari delle unita' sanitarie locali si attengono, nel trattamento degli animali, alle disposizioni di cui all'articolo 2.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1991-08-14;281~art4 · fonte del testo

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