Art. 43 — Corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 aprile 2020 al 7 giugno 2020. Leggi il testo vigente →

Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresi' nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonche' dagli altri soggetti previsti dalla legge. 15 Il Ministro della giustizia, sentito il CNF, disciplina con regolamento:

  • a)le modalita' e le condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 1 da parte degli ordini e delle associazioni forensi giudicate idonee, in maniera da garantire la liberta' ed il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale;
  • b)i contenuti formativi dei corsi di formazione in modo da ricomprendervi, in quanto essenziali, l'insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca;
  • c)la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a centosessanta ore per l'intero periodo;
  • d)le modalita' e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante avvocato nonche' quelle per le verifiche intermedie e finale del profitto, che sono affidate ad una commissione composta da avvocati, magistrati e docenti universitari, in modo da garantire omogeneita' di giudizio su tutto il territorio nazionale. Ai componenti della commissione non sono riconosciuti compensi, indennita' o gettoni di presenza.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 8 aprile 2020, n. 22

15

Il D.L. 8 aprile 2020, n. 22 ha disposto (con l'art. 6, comma 3) che "E' ridotta a sedici mesi la durata del tirocinio professionale di cui al Capo I del Titolo IV della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per i tirocinanti che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza nella sessione di cui all'articolo 101, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18".

Testo in vigore dal 9 aprile 2020 al 7 giugno 2020

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 aprile 2020

Confronto con la versione in vigore dal 18 gennaio 2013 al 9 aprile 2020.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 8 aprile 2020, n. 22

    Il D.L. 8 aprile 2020, n. 22 ha disposto (con l'art. 6, comma 3) che "E' ridotta a sedici mesi la durata del tirocinio professionale di cui al Capo I del Titolo IV della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per i tirocinanti che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza nella sessione di cui all'articolo 101, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:2012-12-31;247~art43 · fonte del testo

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