Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 luglio 1862 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Potranno far eseguire vendite volontarie di merci a pubblici incanti, le quali saranno sottoposte ad una tassa di registro del 1/2 per cento sul prodotto della vendita eseguita.
[2]Le spese tutte degli incanti saranno sopportate dalla rispettiva Camera, la quale potra' percio' riscuotere un diritto non superiore al 1/2 per cento sul prodotto della vendita eseguita.
[3]Le norme per questa vendita saranno determinate con regolamento fatto sulla proposta della Camera di commercio con Regio Decreto.
[4]E' in facolta' del Governo di accordare simile concessione ad altri pubblici stabilimenti commerciali.
Testo in vigore dal 11 luglio 1862 al 16 dicembre 2009
