Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1862
Confronto con la versione in vigore dal 11 luglio 1862 al 16 dicembre 2009. 326 parole tolte, 20 parole aggiunte in 13 capoversi.
tolto: Le Camere di commercio ed arti:
tolto: a) Presenteranno al Governo le informazioni e le proposte che giudicheranno utili al traffico, alle arti ed alle manifatture: gli faranno conoscere quali sono le loro vedute intorno ai modi di accrescere la prosperita' commerciale ed industriale, indicando le cause che la impediscono ed i mezzi di rimuoverle;
tolto: b) Faranno e pubblicheranno annualmente una relazione al Ministero d'agricoltura, industria e commercio sovra la statistica e l'andamento del commercio e delle arti del loro distretto;
tolto: c) Compileranno, a richiesta dei Tribunali, ruoli di periti per le materie commerciali;
tolto: d) Avranno nella loro dipendenza le borse di commercio e ne faranno le spese;
tolto: e) Eserciteranno, rispetto agli agenti di cambio, mediatori e periti, le attribuzioni risultanti dalle leggi speciali che reggono l'esercizio di essi;
tolto: f) Formeranno, in quanto occorra, la lista degli eleggibili a Giudici del Tribunale di commercio, la quale dovra' almeno contare tre nomi per ciascun Giudice da nominarsi dal Re;
tolto: g) Potranno stabilire e dirigere uffici per la stagionatura e il saggio delle sete;
tolto: h) Potranno avere dal Ministero di agricoltura, industria e commercio speciali incarichi relativi al commercio, non che l'amministrazione di emporii pubblici, depositi di merci nei porto-franchi, magazzini di salvamento ed altri stabilimenti aventi per iscopo l'utilita' del commercio e delle arti;
tolto: i) Daranno al Ministero ed alle altre Autorita' governative le informazioni ed i pareri dei quali fossero richieste su materie di loro competenza;
tolto: l) Potranno provvedere in proprio o col concorso del Governo, della Provincia o del Municipio all'istituzione o mantenimento di scuole per l'insegnamento di scienze applicate al commercio ed alle arti, ed alla formazione di esposizioni industriali e commerciali relative al loro distretto;
tolto: m) Potranno convocare in assemblea generale determinate categorie di elettori del distretto della Camera per l'esame di questioni d'interesse commerciale od industriale, da fissarsi e pubblicarsi all'atto della convocazione;
tolto: n) Potranno riunirsi con altre Camere del Regno in assemblee generali, onde esaminare questioni commerciali ed industriali d'interesse comune.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1862-07-06;680~art2 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.