Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 ottobre 1949 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 29 luglio 1949, n. 717.
Abrogato dal 29 ottobre 1949
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 ottobre 1949 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 29 luglio 1949, n. 717.
Abrogato dal 29 ottobre 1949
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3 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 5 agosto 1942 al 29 ottobre 1949. 122 parole tolte, 9 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, il Partito Nazionale Fascista, gli Enti ed Istituti pubblici, e le Organizzazioni sindacali, che procedono alla costruzione di edifici pubblici, debbono comprendere nei progetti, fra le somme a propria disposizione, una quota non inferiore al due per cento dell'importo preventivo dei lavori da destinare all'esecuzione di opere d'arte figurativa.
tolto: Sono esclusi da tale obbligo i progetti dell'importo non superiore a L. 1.000.000 e quelli di edifici ad esclusivo carattere tecnico-industriale. L'indicato limite di L. 1.000.000 e' ridotto a L. 500.000 quando si tratti di edifici scolastici.
tolto: A formare la quota del due per cento non concorrono le somme che eventualmente siano state previste per opere di decorazione generale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 29 LUGLIO 1949, N. 717
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-05-11;839~art1 · fonte del testo
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