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[1]Le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, il Partito Nazionale Fascista, gli Enti ed Istituti pubblici, e le Organizzazioni sindacali, che procedono alla costruzione di edifici pubblici, debbono comprendere nei progetti, fra le somme a propria disposizione, una quota non inferiore al due per cento dell'importo preventivo dei lavori da destinare all'esecuzione di opere d'arte figurativa.

[2]Sono esclusi da tale obbligo i progetti dell'importo non superiore a L. 1.000.000 e quelli di edifici ad esclusivo carattere tecnico-industriale. L'indicato limite di L. 1.000.000 e' ridotto a L. 500.000 quando si tratti di edifici scolastici.

[3]A formare la quota del due per cento non concorrono le somme che eventualmente siano state previste per opere di decorazione generale.

Testo in vigore dal 5 agosto 1942 al 29 ottobre 1949

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-05-11;839~art1 · fonte del testo

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