Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 luglio 1940 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]E' istituito presso il Ministero dell'economia nazionale il «Consiglio zootecnico», il quale e' l'organo consultivo tecnico della pubblica amministrazione in materia zootecnica.2

[2]Allo stesso Consiglio sono deferite le attribuzioni ora spettanti al Consiglio ippico, istituito col R. decreto 13 agosto 1926, n. 1550, e che viene soppresso colla presente legge.

[3]Il Consiglio zootecnico e' presieduto dal Ministro per l'economia nazionale, ed in sua vece dal Sottosegretario di Stato da cui dipendono i servizi dell'agricoltura, ed e' composto dal direttore generale dell'agricoltura con funzioni di vicepresidente, dal capo del servizio ippico e veterinario del Ministero della guerra, dal capo del servizio veterinario presso la Direzione generale della sanita' pubblica, da tre allevatori designati, per il tramite del Ministero delle corporazioni, dalla Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, da un solo delegato per tutte le istituzioni ippiche di cui all'art. 13 della presente legge, da tre tecnici specializzati in zootecnia, da un direttore di Cattedra ambulante di agricoltura, dal capo dell'Ispettorato dei servizi zootecnici dell'economia nazionale, e dal capo della Divisione zootecnica dello stesso Ministero.1

[4]In seno al Consiglio sara' costituito un «Comitato esecutivo» avente per compito la trattazione degli affari piu' urgenti, o di minore rilievo.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

1

Il Regio D.L. 15 gennaio 1931, n. 118, convertito senza modificazioni dalla L. 9 aprile 1931, n. 515, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Del Consiglio zootecnico, previsto dall'art. 22 della legge suddetta, sono chiamati a far parte anche due professori di zootecnia dei Regi istituti superiori agrari o di medicina veterinaria".

L. 27 maggio 1940, n. 627

2

La L. 27 maggio 1940, n. 627 ha disposto (con l'art. 5, comma 5) che "Il Consiglio zootecnico istituito con l'anzidetta legge 29 giugno 1929-VII, n. 1366, e' soppresso".

Testo in vigore dal 10 luglio 1940 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 luglio 1940

Confronto con la versione in vigore dal 11 marzo 1931 al 10 luglio 1940.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 27 maggio 1940, n. 627

    La L. 27 maggio 1940, n. 627 ha disposto (con l'art. 5, comma 5) che "Il Consiglio zootecnico istituito con l'anzidetta legge 29 giugno 1929-VII, n. 1366, e' soppresso".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1929-06-29;1366~art22 · fonte del testo

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