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[1]E' istituito presso il Ministero dell'economia nazionale il «Consiglio zootecnico», il quale e' l'organo consultivo tecnico della pubblica amministrazione in materia zootecnica.
[2]Allo stesso Consiglio sono deferite le attribuzioni ora spettanti al Consiglio ippico, istituito col R. decreto 13 agosto 1926, n. 1550, e che viene soppresso colla presente legge.
[3]Il Consiglio zootecnico e' presieduto dal Ministro per l'economia nazionale, ed in sua vece dal Sottosegretario di Stato da cui dipendono i servizi dell'agricoltura, ed e' composto dal direttore generale dell'agricoltura con funzioni di vicepresidente, dal capo del servizio ippico e veterinario del Ministero della guerra, dal capo del servizio veterinario presso la Direzione generale della sanita' pubblica, da tre allevatori designati, per il tramite del Ministero delle corporazioni, dalla Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, da un solo delegato per tutte le istituzioni ippiche di cui all'art. 13 della presente legge, da tre tecnici specializzati in zootecnia, da un direttore di Cattedra ambulante di agricoltura, dal capo dell'Ispettorato dei servizi zootecnici dell'economia nazionale, e dal capo della Divisione zootecnica dello stesso Ministero.
[4]In seno al Consiglio sara' costituito un «Comitato esecutivo» avente per compito la trattazione degli affari piu' urgenti, o di minore rilievo.
Testo in vigore dal 8 agosto 1929 al 11 marzo 1931
