Art. 116 — Riscossione delle pene pecuniarie. Vendita delle cose confiscate e sequestrate

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[1]La riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia nelle cause per reati previsti dalla presente legge e' effettuata dai contabili delegati, i quali provvedono altresi' alla vendita degli utensili e dei mezzi di trasporto caduti in confisca attenendosi ai modi ed alle forme prescritte dal regolamento.

[2]Gli oggetti invece, che, dopo la definizione del reato, devono restare sequestrati a garanzia dei diritti, delle pene pecuniarie e delle spese sono venduti secondo le disposizioni del penultimo comma dell'art. 109. Prima che sia eseguita la vendita, potranno peraltro essere riscattati mediante il pagamento dei diritti, delle pene pecuniarie e delle spese per cui fu pronunziata condanna.

Testo in vigore dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1929-01-21;67~art116 · fonte del testo

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