Art. 108 — Sequestro dei mezzi di trasporto

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

I mezzi di trasporto e tutte le altre cose che servirono od erano comunque destinate a commettere il reato, anche nei casi in cui non siano soggetti a confisca, possono essere sequestrati per rispondere del pagamento delle pene pecuniarie e delle spese.

Testo in vigore dal 26 febbraio 1929 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1929-01-21;67~art108 · fonte del testo

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