1. Le merci (compresi i mezzi di trasporto) che usufruiscono dell'ammissione temporanea, devono essere riesportate compresi i mezzi di trasporto, entro un determinato periodo considerato sufficiente ai fini dell'ottenimento del fine dell'ammissione temporanea. Tale periodo e' stabilito individualmente in ciascun Annesso. 2. Le autorita' doganali possono sia concedere un termine piu' lungo di quello previsto in ciascun Annesso, sia prorogare il termine iniziale. 3. Se le merci (compresi i mezzi di trasporto) poste in ammissione temporanea, non possono essere riesportate a seguito di un sequestro diverso da un sequestro effettuato dietro richiesta legale di privati, l'obbligo di riesportazione e' sospeso per tutta la durata del sequestro.

Testo vigente dal 16 novembre 1995

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1995-10-26;479~art7 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari