Art. 18
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((coloro)) i quali nei boschi sottoposti al vincolo forestale contravvenissero alle prescrizioni del Comitato forestale, delle quali all'art. 4, saranno puniti con pena pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate, o del danno commesso.
Testo in vigore dal 13 agosto 1907 al 16 dicembre 2009
