Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 agosto 1907 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

((coloro)) i quali nei boschi sottoposti al vincolo forestale contravvenissero alle prescrizioni del Comitato forestale, delle quali all'art. 4, saranno puniti con pena pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate, o del danno commesso.

Testo in vigore dal 13 agosto 1907 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 agosto 1907

Confronto con la versione in vigore dal 11 luglio 1877 al 13 agosto 1907. 3 parole tolte, 1 parola aggiunta.

tolto: I privati proprietariaggiunto: coloro i quali nei boschi sottoposti al vincolo forestale contravvenissero alle prescrizioni del Comitato …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1877-06-20;3917~art18 · fonte del testo

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