Art. 18
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 luglio 1877 al 13 agosto 1907. Leggi il testo vigente →
I privati proprietari i quali nei boschi sottoposti al vincolo forestale contravvenissero alle prescrizioni del Comitato forestale, delle quali all'art. 4, saranno puniti con pena pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate, o del danno commesso.
Testo in vigore dal 11 luglio 1877 al 13 agosto 1907
