Art. 16
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Il proprietario il quale dissodera', disboschera', ovvero avendo dissodato o disboscato in contravvenzione alle leggi, continuera' a coltivare il terreno vincolato, o non eseguira' le opere di cui all'art. 4, incorrera' ((nell'ammenda di L. 3 a 25 per ogni decara di terreno, non mai pero' inferiore a L. 10, e considerandosi come decara intera una frazione di decara)), ed avra' obbligo di rendere salda e boscosa la terra stessa entro il termine di 18 mesi dalla data della sentenza.
Testo in vigore dal 13 agosto 1907 al 16 dicembre 2009
