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Il proprietario il quale dissodera', disboschera', ovvero avendo dissodato o disboscato in contravvenzione alle leggi, continuera' a coltivare il terreno vincolato, o non eseguira' le opere di cui all'art. 4, incorrera' nella multa estensibile a lire 250 per ogni ettaro di terreno, ed avra' obbligo di rendere salda e boscosa la terra stessa entro il termine di 18 mesi dalla data della sentenza.

Testo in vigore dal 11 luglio 1877 al 13 agosto 1907

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1877-06-20;3917~art16 · fonte del testo

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