Corte costituzionale

Sentenza n. 71/1994

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/03/1994 · relatore Renato Granata

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 84 r.d. 16

marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato

preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione

coatta amministrativa), promosso con ordinanza emessa il 7 aprile

1993 dal giudice delegato del Tribunale di Alessandria nella

procedura fallimentare nei confronti di Borelli Roberto, iscritta al

n. 245 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno

1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1994 il Giudice

relatore Renato Granata;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il giudice delegato al fallimento in estensione di Borrelli

Roberto, dichiarato dal Tribunale di Alessandria con sentenza del 6

aprile 1993 ha sollevato, con ordinanza del 7 aprile 1993, questione

incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 84 r.d. 16 marzo

1942 n. 267 (legge fallimentare) nella parte in cui non prevede che

il giudice delegato possa autorizzare il curatore a redigere

immediatamente l'inventario senza la preventiva apposizione dei

sigilli, allorché quest'ultima risulti impossibile o superflua, per

sospetta violazione del principio del buon andamento

dell'amministrazione della giustizia (art. 97 Cost.) oltre che di

quello di razionalità dell'ordinamento giuridico (art. 3, comma 1,

Cost.).

Rileva in particolare il giudice rimettente che il fallimento è

stato dichiarato non solo su istanza del curatore, ma anche dopo la

presentazione di richiesta dello stesso soggetto fallito, per cui

può fondatamente presumersi l'inesistenza di un attuale pericolo di

distrazione dei beni in possesso del fallito medesimo; il quale

infatti, se avesse voluto occultare o distrarre tali beni, l'avrebbe

fatto ancor prima della presentazione della richiesta del suo stesso

fallimento sicché l'attività di apposizione dei sigilli si appalesa

inutile e priva di ogni rilevanza sostanziale nella procedura

fallimentare. In particolare - prosegue il giudice rimettente - i due

parametri costituzionali evocati sono violati perché la prevista

obbligatorietà dell'apposizione dei sigilli opera oggi in un mutato

contesto normativo in ragione dell'obbligo della preventiva

convocazione dell'impreditore prima della dichiarazione di fallimento

(obbligo introdotto dall'intervento di questa Corte: v. sent. nn.

141/70, 142/70 e 110/72) sicché le originarie finalità cautelari e

conservative, perseguite dal legislatore del 1942, sono venute meno o

comunque risultano attenuate.

La questione è rilevante - conclude il giudice rimettente -

perché un'eventuale dichiarazione di incostituzionalità della norma

censurata consentirebbe al giudice delegato di omettere le inutili

attività di sigillazione e di autorizzare il curatore a procedere

direttamente all'inventario.

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo pregiudizialmente che la questione sia dichiarata

inammissibile sia per il difetto di legittimazione del giudice

delegato a sollevare la questione di costituzionalità, sia comunque

perché la pronuncia additiva richiesta non si presenta a rime

obbligate.

Nel merito ritiene la questione non fondata perché

l'inconveniente lamentato dal giudice rimettente non è tale da

determinare una situazione di incompatibilità con il buon andamento

dell'amministrazione della giustizia, né contrasta con la generale

esigenza di razionalità dell'ordinamento giuridico. Considerato in diritto

1. - È stata sollevata questione incidentale di legittimità

costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - dell'art.

84 r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare) nella parte in cui

non prevede che il giudice delegato possa autorizzare il curatore a

redigere immediatamente l'inventario senza la preventiva apposizione

dei sigilli, allorché quest'ultima risulti impossibile o superflua

per sospetta violazione del principio di ragionevolezza e del buon

andamento dell'amministrazione della giustizia.

2. - La questione è inammissibile, anche se per ragioni non del

tutto coincidenti con quelle addotte dalla Avvocatura dello Stato.

Al riguardo va invero ricordato che questa Corte ha già

riconosciuto la legittimazione del giudice delegato a sollevare

questioni incidentali di costituzionalità (sent. n. 204/89, n.

195/75) salvo che la sua attività non si collochi nell'ambito

dell'esercizio di funzioni istruttorie (sent. n. 141/71) ovvero di

mere potestà direttive ( ex art. 25 l. fall.) prive delle

connotazioni proprie della funzione giurisdizionale (sent. n.

115/86). Come pure va rilevato che non occorre prender partito in

ordine alla natura giurisdizionale in senso stretto ovvero di

volontaria giurisdizione del provvedimento di apposizione dei sigilli

perché anche in questa seconda ipotesi ricostruttiva sussisterebbe

la legittimazione a sollevare questione incidentale di

costituzionalità (sent. n. 142/71 e, implicitamente, ord. n. 95/87).

Tanto premesso, è sufficiente osservare che il giudice rimettente

chiede alla Corte di rendere una pronuncia che innovi - radicalmente

modificandola - l'attività demandata dall'art. 84 l. fall. al

giudice delegato. In essa, infatti, dovrebbe essere innestato un

apprezzamento di merito delle esigenze cautelari e conservative dei

beni del fallito secondo un canone valutativo che richiederebbe di

essere precisato in base ad una opzione variamente risolvibile tra i

due estremi di un'attività del tutto vincolata (qual è attualmente)

e viceversa di un'attività ampiamente discrezionale, e ciò

nell'esercizio di un potere di normazione positiva che esula

dall'ambito delle attribuzioni della Corte. Si aggiunga che anche

sotto altro aspetto plurime sarebbero le soluzioni adottabili,

perché la valutazione singulatim delle esigenze cautelari e

conservative potrebbe essere affidata al tribunale in sede di

dichiarazione di fallimento, invece che successivamente (e talora non

più tempestivamente) al giudice delegato. La censura dell'ordinanza

di rimessione esprime quindi una esigenza di riforma di uno specifico

momento della procedura fallimentare, "sicché il solo possibile

destinatario di richieste siffatte è rappresentato - se mai - dal

Parlamento e non da questa Corte" (ord. n. 95/87 cit.).

La questione di costituzionalità va quindi dichiarata

inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 84 r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (Disciplina del fallimento,

del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della

liquidazione coatta amministrativa), sollevata, in riferimento agli

artt. 3 e 97 della Costituzione, dal tribunale di Alessandria con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 3 marzo 1994.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1994:71 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari