Legge fallimentare

Art. 266 fallimento — Disposizioni abrogate

[1]Con l'entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni del codice di commercio approvato con legge 2 aprile 1882, n. 681, relative al fallimento, le disposizioni della legge 24 maggio 1903, n. 197, sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti, della Legge 10 luglio 1930, n. 995, sul fallimento, sul concordato preventivo e sui piccoli fallimenti, salvo quanto disposto dall'art. 263, nonche' ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle del decreto medesimo.

[2]Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

[3]Il Ministro per la grazia e giustizia GRANDI

Testo vigente dal 6 aprile 1942

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art266 · fonte del testo

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