Art. 181 fallimento — Chiusura della procedura

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1942 al 15 maggio 2005. Leggi il testo vigente →

Il tribunale, accertata la sussistenza delle condizioni di ammissibilita' del concordato e la regolarita' della procedura, deve valutare:

  • 1)la convenienza economica del concordato per i creditori, in relazione alle attivita' esistenti e all'efficienza dell'impresa;
  • 2)se sono state raggiunte le maggioranze prescritte dalla legge, anche in relazione agli eventuali creditori esclusi che abbiano fatto opposizione all'esclusione;
  • 3)se le garanzie offerte danno la sicurezza dell'adempimento del concordato e, nel caso previsto dall'art. 160, comma secondo, n. 2, se i beni offerti sono sufficienti per il pagamento dei crediti nella misura indicata nell'articolo stesso;
  • 4)se il debitore, in relazione alle cause che hanno provocato il dissesto e alla sua condotta, e' meritevole del concordato. Concorrendo tali condizioni, il tribunale pronunzia sentenza di omologazione del concordato; in mancanza dichiara il fallimento del debitore. Nella sentenza di omologazione il tribunale determina l'ammontare delle somme che il debitore deve depositare secondo il concordato per i crediti contestati. Determina altresi' le modalita' per il versamento delle somme dovute alle singole scadenze in esecuzione del concordato o rimette al giudice delegato di stabilirle con decreto successivo. Si applicano gli ultimi due commi dell'art. 130.

Testo in vigore dal 6 aprile 1942 al 15 maggio 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art181 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari