Art. 177 fallimento — Maggioranza per l'approvazione del concordato

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((Il concordato e' approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato e' approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto nella classe medesima. Il tribunale, riscontrata in ogni caso la maggioranza di cui al primo comma, puo' approvare il concordato nonostante il dissenso di una o piu' classi di creditori, se la maggioranza delle classi ha approvato la proposta di concordato e qualora ritenga che i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorche' la garanzia sia contestata, non hanno diritto al voto se non rinunciano al diritto di prelazione. La rinuncia puo' essere anche parziale, purche' non inferiore alla terza parte dell'intero credito fra capitale ed accessori. Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono assimilati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato. Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta di concordato.))44

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80

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Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 ha disposto (con l'art. 2, comma 2-bis) che "Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d), e), f), g), h) ed i) si applicano altresi' ai procedimenti di concordato preventivo pendenti e non ancora omologati alla data di entrata in vigore del presente decreto."

Testo in vigore dal 15 maggio 2005 al 1 gennaio 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 maggio 2005

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1942 al 15 maggio 2005. 81 parole tolte, 173 parole aggiunte.

Il concordato tolto: deve essere approvato dalla maggioranza dei creditori votanti, la quale rappresenti due terzi della totalita' aggiunto: e' approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato e' approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al vototolto: . I creditori che hanno diritto di prelazione sui beni del debitore non partecipano al voto a meno che rinuncino aggiunto: nella classe medesima. Il tribunale, riscontrata in ogni caso la maggioranza di cui al primo comma, puo' approvare il concordato nonostante il dissenso di una o piu' classi di creditori, se la maggioranza delle classi ha approvato la proposta di concordato e qualora ritenga che i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorche' la garanzia sia contestata, non hanno diritto al voto se non rinunciano al diritto di prelazione. La rinuncia puo' essere anche parziale tolto: purche' non siaaggiunto: , purche' non inferiore alla terza parte dell'intero credito tolto: tra capitale e accessori. Gli effetti della rinuncia cessano se il concordato non ha luogo o e' posteriormente annullato o risoluto. Il voto di adesione dato senza dichiarazione di limitata rinuncia importa rinuncia all'ipoteca, al pegno o al privilegio per l'intero credito. Sono parimenti aggiunto: fra capitale ed accessori. Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono assimilati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato. Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge del debitore, i …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80

    Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 ha disposto (con l'art. 2, comma 2-bis) che "Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d), e), f), g), h) ed i) si applicano altresi' ai procedimenti di concordato preventivo pendenti e non ancora omologati alla data di entrata in vigore del presente decreto."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art177 · fonte del testo

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