Art. 166 fallimento — Pubblicità del decreto

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Il decreto e' pubblicato, a cura del cancelliere, mediante affissione all'albo del tribunale e comunicato in via telematica per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese. Il tribunale puo', inoltre, disporne la pubblicazione in uno o piu' giornali, da esso indicati. Se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, si applica la disposizione dell'articolo 88, secondo comma.

Testo in vigore dal 17 luglio 2006 al 1 gennaio 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 luglio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006. 31 parole tolte, 29 parole aggiunte.

Il decreto e' aggiunto: pubblicato, a cura del cancelliere tolto: pubblicato mediante affissione alla porta esternaaggiunto: , mediante affissione all'albo del tribunale e comunicato tolto: per l'iscrizione aggiunto: in via telematica per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese. tolto: Esso e' inoltre pubblicato nel foglio degli annunzi legali della provincia e nei giornali eventualmente indicati dal tribunale aggiunto: Il tribunale puo', inoltre, disporne la pubblicazione in uno o piu' giornali, da esso indicati. Se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, si applica la disposizione tolto: del secondo comma dell'art. 88 aggiunto: dell'articolo 88, secondo comma.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art166 · fonte del testo

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