Art. 75
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[1]((Se tutti i deputati assegnati al Collegio non sono stati eletti nella prima votazione, il presidente dell'ufficio della prima sezione proclama, in conformita' alle deliberazioni dell'adunanza dei presidenti, il nome dei candidati che ottennero maggiori voti in numero doppio dei deputati che rimangono da eleggere; e nel giorno a cio' stabilito dal Regio decreto di convocazione, si procede ad una votazione di ballottaggio tra i candidati stessi.
[2]Anche in questa elezione di ballottaggio l'elettore scrive sulla propria scheda:
[3]Quattro nomi nei Collegi in cui restano da eleggere cinque deputati;
[4]Negli altri Collegi tanti nomi quanti sono i deputati che rimangono da eleggere)).
Testo in vigore dal 28 maggio 1882 al 16 dicembre 2009
