Art. 75
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Qualora nessuno sia stato eletto nella prima votazione, il presidente dell'ufficio della prima sezione proclama, in conformita' delle deliberazioni dell'adunanza dei presidenti, il nome dei due candidati che ottennero maggiori voti, e nel giorno a cio' stabilito dal decreto Reale di convocazione si procede ad una votazione di ballottaggio tra i candidati stessi.
Testo in vigore dal 22 gennaio 1882 al 28 maggio 1882
