Art. 74
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((Il presidente dell'ufficio della prima sezione proclama, in conformita' delle deliberazioni dell'adunanza dei presidenti, eletti nel limite del numero dei deputati assegnati al Collegio, coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti, purche' questo numero oltrepassi l'ottavo del numero degli elettori iscritti)).
Testo in vigore dal 28 maggio 1882 al 16 dicembre 2009
