Art. 74
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Il presidente dell'ufficio della prima sezione proclama, in conformita' delle deliberazioni dell'adunanza dei presidenti, eletto colui che ha ottenuto un numero di voti maggiore del quarto del numero totale degli elettori iscritti nella lista e piu' della meta' dei suffragi dati dai votanti. Nel determinare il numero dei votanti non vengono computate le schede dichiarate nulle.
Testo in vigore dal 22 gennaio 1882 al 28 maggio 1882
