Art. 60 — Scarico della « Bolletta di cauzione »

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Giunte le merci alla dogana alla quale sono state destinate, il proprietario, entro il termine stabilito dall'art. 19, deve dichiarare la destinazione doganale, che intende dare alle merci stesse. Se dalla visita non risultano irregolarita', la dogana rilascia un « Certificato di scarico », il quale libera lo speditore dagli obblighi contratti con la « Bolletta di cauzione ». Quando, invece, si rilevano differenze in confronto della « Bolletta di cauzione » o quando i colli giungono alterati, si sospende il rilascio del « Certificato di scarico » o lo si limita ai soli colli per i quali non sono state riscontrate irregolarita'. In tali casi del risultato della visita e' redatto processo verbale anche agli effetti degli articoli 120, 121 e 122. Il « Certificato di scarico » puo' essere rilasciato anche prima della visita interna dei colli spediti in esenzione da visita, quando sia stata riscontrata l'identita' dei colli stessi, l'integrita' dei contrassegni e non vi sia sospetto di irregolarita'. Di regola, le merci giunte ad una dogana in esenzione da visita non possono piu' rispedirsi senza essere visitate. Puo' essere fatta eccezione per i bagagli dei viaggiatori, per le spedizioni di merci a mezzo di ferrovia e per altri casi in cui la visita presenti particolari difficolta'. La presentazione del « Certificato di scarico » alla dogana di partenza da' diritto allo svincolo della cauzione o di parte di essa. Qualora le merci spedite con « Bolletta di cauzione » non vengano presentate alla dogana di destinazione, la dogana di partenza procede al ricupero dei diritti dovuti e accerta la contravvenzione agli effetti dell'art. 120, primo comma.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973

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urn:nir:stato:legge:1940-09-25;1424~art60 · fonte del testo

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