Art. 28 — Risarcimento di danni per incompleta o mancata riscossione o per intervenuta prescrizione

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Riuscita infruttuosa, in tutto o in parte, l'escussione del contribuente, l'Amministrazione, nel termine di cinque anni di cui all'articolo precedente e nell'anno successivo, ha facolta' di agire per il risarcimento del danno contro gli impiegati, che, per effetto di mancata o erronea liquidazione ovvero per altri fatti ad essi addebitabili, abbiano cagionata la incompleta o mancata riscossione. All'impiegato, il quale abbia risarcito il danno, spetta il rimborso, da porte dell'Amministrazione, della somma pagata, qualora successivamente, per qualsiasi motivo, detta somma, venga ricuperata dal contribuente. La responsabilita' degli agenti contabili rimane regolata dalle dorme per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-09-25;1424~art28 · fonte del testo

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