Art. 144 — Ripartizione dei proventi delle pene e dei prodotti di confisca

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Le somme riscosse per multe, ammende e pene pecuniarie, o provenienti dalla vendita delle cose confiscate, dopo dedotte le spese, sono devolute per meta' all'Erario dello Stato. L'altra meta' e' ripartita secondo le norme stabilite nel regolamento. Se la somma riscossa per multe, ammende e pene pecuniarie, dopo dedotte le spese, supera le lire 10.000, la somma da ripartire sara', in ogni caso, limitata a questa cifra e l'eccedenza andra' a profitto dell'Erario dello Stato in aggiunta all'altra quota ad esso devoluta. La stessa limitazione a lire 10.000, indipendentemente da quella concernente le somme di cui al precedente comma, si applica nella ripartizione del valore delle cose confiscate.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1940 al 14 aprile 1953

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-09-25;1424~art144 · fonte del testo

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