Art. 337 — Ripartizione dei proventi delle pene e dei prodotti di confisca
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141.
Abrogato dal 4 ottobre 2024
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141.
Abrogato dal 4 ottobre 2024
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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2 versioni dal 1973
Confronto con la versione in vigore dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024. 304 parole tolte, 10 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Le somme riscosse per multe, ammende e pene pecuniarie, e le somme ricavate dalla vendita delle cose confiscate, dedotte le spese, sono devolute per meta' all'erario. L'altra meta' e' assegnata in parti centesimali, come segue:
tolto: a) cinquanta parti a titolo di premio agli scopritori, sino ad un massimo di lire cinquantamila per ogni impiegato o militare accertatore e per ogni accertamento. L'importo delle quote da assegnare ai militari della Guardia di finanza verra' versato al Fondo di assistenza per i finanzieri per essere erogato in premi con le modalita' stabilite dalle disposizioni in vigore;
tolto: b) quaranta parti al fondo di previdenza del personale doganale o al fondo di previdenza del personale degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e dei Laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette o al Fondo di assistenza per i finanzieri, secondo che gli scopritori appartengano al personale delle dogane o a quello delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici o alla Guardia di finanza. Se la scoperta delle infrazioni e' fatta da persone non appartenenti al personale anzidetto, questa quota e' devoluta al fondo di assistenza per i finanzieri;
tolto: c) due parti al fondo costituito a disposizione del direttore generale delle dogane e imposte indirette con l'art. 27 della legge 2 aprile 1886, n. 3754, da erogarsi in premi per la prevenzione e la scoperta del contrabbando, con le norme di cui all'art. 119 della legge n. 20 del 26 gennaio 1896;
tolto: d) tre parti, con un massimo di lire tremila, al capo servizio da cui dipende il personale che ha scoperto l'infrazione;
tolto: e) cinque parti, con un massimo di lire cinquemila, al ricevitore della dogana che ha la gestione della violazione. La parte eccedente i massimi indicati alle lettere a), d) ed e), e' devoluta agli enti indicati alla lettera b), secondo la appartenenza degli scopritori.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 26 SETTEMBRE 2024, N. 141
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art337 · fonte del testo
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