Art. 111 — Recidiva nel contrabbando

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Colui, che dopo essere stato condannato per delitto di contrabbando preveduto da questa legge o da altra legge fiscale, commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa, e' punito, oltre che con la pena della multa, con la reclusione fino ad un anno. Se il recidivo in un delitto di contrabbando preveduto da questa legge o da altra legge fiscale commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa, la pena della reclusione comminata nella precedente disposizione e' aumentata dalla meta' a due terzi. Quando non concorrono le circostanze prevedute in questo articolo, la recidiva nel contrabbando e' regolata dal Codice penale.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1940 al 12 aprile 1973

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-09-25;1424~art111 · fonte del testo

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