Art. 110 — Circostanze aggravanti del contrabbando

Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.

Abrogato dal 16 dicembre 2009

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 143/1974

    Questione infondata
    22 maggio 1974

    L'aggravante della connessione con altro delitto contro la fede pubblica o la pubblica Amministrazione, prevista per il delitto di contrabbando dall'art. 110 cpv. lett. c) della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, secondo cui la pena per l'ipotesi aggravata è la multa più la resclusione da 3 a 5 anni, mentre quella per il reato semplice è la multa soltanto, risponde al criterio generale per cui nel maggiore rigore della misura delle sanzioni penali deve scorgersi il riflesso della discrezionale valutazione politica del legislatore circa la gravità di un reato, salvo il limite della ragionevolezza del relativo apprezzamento. Poiché, nella dinamica del reato di contrabbando, il vincolo teleologico e conseguenziale previsto dalla norma impugnata fra reato mezzo e reato fine rende agevole e proficua la consumazione del reato stesso, ne consegue la razionale giustificazione dell'aggravamento e conseguentemente della maggiore latitudine della pena edittale, stabilita con valutazione discrezionale dal legislatore. È pertanto infondata la questione di legittimità costituzionale della suddetta norma, sollevata sotto il profilo della ingiustificata sperequazione del trattamento punitivo ivi previsto.

    Art. 110 Legge doganale · Art. 3 cost. · Art. 27 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 12 aprile 1973 al 16 dicembre 2009. 6 parole tolte, 15 parole aggiunte.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.tolto: P.R. 23 GENNAIO 1973aggiunto: L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. tolto: 43 aggiunto: 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1940-09-25;1424~art110 · fonte del testo

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