Art. 46 — Programmazione finanziaria

(( Ai fini dell'efficiente gestione del debito pubblico e per le finalita' di cui all'articolo 47, le amministrazioni statali, incluse le loro articolazioni, e le amministrazioni pubbliche titolari di conti accesi presso la tesoreria dello Stato, comunicano telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze la stima dei flussi di cassa giornalieri con le cadenze e le modalita' previste con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata ottemperanza all'obbligo di comunicazione, al dirigente titolare del centro di responsabilita' amministrativa, viene applicata una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 5 per cento della sua retribuzione di risultato. Per gli enti territoriali diversi dallo Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - e la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica con cadenza annuale, entro 90 giorni dalla chiusura di ciascun esercizio, svolgono un'attivita' di monitoraggio degli scostamenti dei dati effettivi rispetto a quelli comunicati dagli enti medesimi. In sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica sono adottati gli interventi necessari al miglioramento della previsione giornaliera dei flussi che transitano nella tesoreria statale da parte degli enti di cui al periodo precedente e eventualmente ridefinite le sanzioni in caso di mancato rispetto dell'obbligo di comunicazione previsto dal presente articolo. Per gli enti territoriali diversi dallo Stato le norme contenute nel presente articolo costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell'unita' economica della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 120, comma 2, della Costituzione e si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai relativi statuti. Al fine di migliorare la prevedibilita' degli incassi che affluiscono alla tesoreria dello Stato, tutti i versamenti e riversamenti di tributi e contributi nella tesoreria statale d'importo unitario superiore a 500.000 euro, anche se effettuati con procedure diverse da quella prevista dall'articolo 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, devono essere eseguiti con l'utilizzo di bonifici di importo rilevante, B.I.R, regolati attraverso il sistema Target. Per tali fattispecie, nonche' per i riversamenti effettuati dagli intermediari relativi alla procedura di delega unica di cui all'articolo 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e' sancito l'obbligo di immissione nella procedura degli ordini di riversamento alla Tesoreria statale nel giorno lavorativo precedente alla data di regolamento. In caso di mancato rispetto della disposizione di cui al comma 4 e' posto a carico dei soggetti inadempienti l'obbligo del versamento al bilancio statale degli interessi legali calcolati per un giorno sull'importo versato. 6. Per le finalita' di cui al presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze e' altresi' autorizzato a stipulare protocolli d'intesa con i soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche che detengono conti presso la tesoreria dello Stato.)) 5

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111

5

Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 22, comma 4) che "Le sanzioni di cui al comma 2 e gli interessi di cui al comma 5 dell'articolo 46 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non sono applicati nei primi 150 giorni del periodo di sperimentazione e sono ridotti del 50 per cento nel rimanente periodo di sperimentazione".

Testo vigente dal 17 luglio 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 luglio 2011

Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 2009 al 17 luglio 2011. 192 parole tolte, 409 parole aggiunte.

Ai fini dell'efficiente gestione del debito aggiunto: pubblico e per le finalita' di cui all'articolo 47, le amministrazioni statali tolto: presentano, entro il 31 dicembre, una previsione dell'evoluzione attesaaggiunto: , incluse le loro articolazioni, e le amministrazioni pubbliche titolari di conti accesi presso la tesoreria dello Stato, comunicano telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze la stima dei flussi di cassa tolto: per l'anno seguente con relativo aggiornamento mensile entro il 10 di ciascun mese, sulla base di uno schema definito con decreto del aggiunto: giornalieri con le cadenze e le modalita' previste con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata ottemperanza all'obbligo di comunicazione, al dirigente titolare del centro di responsabilita' amministrativa, viene applicata una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 5 per cento della sua retribuzione di risultato. Per gli enti territoriali diversi dallo Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Statotolto: . Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuati le cadenze giornaliere per l'effettuazione di pagamenti di natura ricorrente e le modalita' di attuazione del comma 1, nonche' i tempi e le modalita' di trasmissione, da parte delle amministrazioni statali, delle informazioni sui flussi di cassa utili per le previsioni sui prelevamenti dalla Tesoreria statale e ogni altra informazione idonea a consentire una gestione ottimale della liquidita' del conto "Disponibilita' del Tesoro". Il Ministero dell'economia e delle finanze, per le finalita' aggiunto: - e la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica con cadenza annuale, entro 90 giorni dalla chiusura di ciascun esercizio, svolgono un'attivita' di monitoraggio degli scostamenti dei dati effettivi rispetto a quelli comunicati dagli enti medesimi. In sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica sono adottati gli interventi necessari al miglioramento della previsione giornaliera dei flussi che transitano nella tesoreria statale da parte degli enti di cui al periodo precedente e eventualmente ridefinite le sanzioni in caso di mancato rispetto dell'obbligo di comunicazione previsto dal presente articolo. Per gli enti territoriali diversi dallo Stato le norme contenute nel presente articolo costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell'unita' economica della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 120, comma 2, della Costituzione e si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai relativi statuti. Al fine di migliorare la prevedibilita' degli incassi che affluiscono alla tesoreria dello Stato, tutti i versamenti e riversamenti di tributi e contributi nella tesoreria statale d'importo unitario superiore a 500.000 euro, anche se effettuati con procedure diverse da quella prevista dall'articolo 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, devono essere eseguiti con l'utilizzo di bonifici di importo rilevante, B.I.R, regolati attraverso il sistema Target. Per tali fattispecie, nonche' per i riversamenti effettuati dagli intermediari relativi alla procedura di delega unica di cui all'articolo tolto: 47, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, definisce i tempi e le modalita' di trasmissione, da parte degli enti territoriali assoggettati al Patto di stabilita' interno, delle informazioni sui flussi di cassa utili per le previsioni sui prelevamenti dalla Tesoreria statale e ogni altra informazione idonea a consentire una gestione ottimale della liquidita' del conto "Disponibilita' del Tesoro". Le previsioni non costituiscono alcun vincolo all'attivita' gestionale dell'ente aggiunto: 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e' sancito l'obbligo di immissione nella procedura degli ordini di riversamento alla Tesoreria statale nel giorno lavorativo precedente alla data di regolamento. In caso di mancato rispetto della disposizione di cui al comma 4 e' posto a carico dei soggetti inadempienti l'obbligo del versamento al bilancio statale degli interessi legali calcolati per un giorno sull'importo versato. 6. Per le tolto: fmalita' aggiunto: finalita' di cui al presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze e' altresi' autorizzato a stipulare protocolli d'intesa con tolto: gli enti pubblici aggiunto: i soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche che detengono conti presso la tolto: Tesoreria aggiunto: tesoreria dello Stato.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111

    Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 22, comma 4) che "Le sanzioni di cui al comma 2 e gli interessi di cui al comma 5 dell'articolo 46 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non sono applicati nei primi 150 giorni del periodo di sperimentazione e sono ridotti del 50 per cento nel rimanente periodo di sperimentazione".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:2009-12-31;196~art46 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari