Art. 42 — Delega al Governo per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa

Ai fini del riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e del potenziamento della funzione del bilancio di cassa, ferma rimanendo la redazione anche in termini di competenza, il Governo e' delegato ad adottare, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

  • a)razionalizzazione della disciplina dell'accertamento delle entrate e dell'impegno delle spese, nonche' di quella relativa alla formazione ed al regime contabile dei residui attivi e passivi, al fine di assicurare una maggiore trasparenza, semplificazione e omogeneita' di trattamento di analoghe fattispecie contabili;
  • b)ai fini del potenziamento del ruolo del bilancio di cassa, previsione del raccordo, anche in appositi allegati, tra le autorizzazioni di cassa del bilancio statale e la gestione di tesoreria;
  • c)ai fini del rafforzamento del ruolo programmatorio del bilancio di cassa, previsione dell'obbligo, a carico del dirigente responsabile, di predisporre un apposito piano finanziario che tenga conto della fase temporale di assunzione delle obbligazioni, sulla base del quale ordina e paga le spese;
  • d)revisione del sistema dei controlli preventivi sulla legittimita' contabile e amministrativa dell'obbligazione assunta dal dirigente responsabile del pagamento, tenendo anche conto di quanto previsto alla lettera c);
  • e)previsione di un periodo transitorio per l'attuazione della nuova disciplina;
  • f)considerazione, ai fini della predisposizione del decreto legislativo di cui al presente comma, dei risultati della sperimentazione condotta ai sensi del comma 2;
  • g)previsione della graduale estensione delle disposizioni adottate in applicazione delle lettere a), c) e d) alle altre amministrazioni pubbliche, anche in coerenza con quanto disposto dall'articolo 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, nonche' dall'articolo 2 della presente legge;
  • h)rilevazione delle informazioni necessarie al raccordo dei dati di bilancio con i criteri previsti per la redazione del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche secondo i criteri adottati nell'ambito dell'Unione europea. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato avvia un'apposita sperimentazione della durata massima di due esercizi finanziari. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Commissioni parlamentari competenti per materia e alla Corte dei conti un rapporto sull'attivita' di sperimentazione. Lo schema di decreto di cui al comma 1 e' trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su di esso sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto puo' essere comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla nuova trasmissione, il decreto puo' essere comunque adottato dal Governo. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 possono essere adottate disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con le medesime modalita' previsti dal presente articolo.

Testo vigente dal 13 aprile 2011

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Che cosa è cambiato dal 13 aprile 2011

Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 2009 al 13 aprile 2011. 382 parole tolte, 286 parole aggiunte in 12 capoversi.

Ai fini del tolto: passaggio, nella predisposizione del bilancio annuale di previsione e degli altri documenti contabili dello Stato, da una redazione aggiunto: riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e del potenziamento della funzione del bilancio di cassa, ferma rimanendo la redazione anche in termini di competenza tolto: e cassa ad una redazione in termini di sola cassa, il Governo e' delegato ad adottare, entro tolto: tre aggiunto: quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tolto: uno o piu' decreti legislativi aggiunto: un decreto legislativo nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) tolto: affiancamento al bilancio di cassa, a fini conoscitivi, di un corrispondente prospetto redatto in termini di competenza aggiunto: razionalizzazione della disciplina dell'accertamento delle entrate e dell'impegno delle spese, nonche' di quella relativa alla formazione ed al regime contabile dei residui attivi e passivi, al fine di assicurare una maggiore trasparenza, semplificazione e omogeneita' di trattamento di analoghe fattispecie contabili;

b) tolto: adozione di sistemi contabili di rilevazione che assicurino la disponibilita' dei dati relativi alle posizioni debitorie e creditorie dello Stato anche al fine della compilazione di un elenco degli impegni in modo da evitare la formazione di situazioni debitorie aggiunto: ai fini del potenziamento del ruolo del bilancio di cassa, previsione del raccordo, anche in appositi allegati, tra le autorizzazioni di cassa del bilancio statale e la gestione di tesoreria;

c) tolto: rilevazione delle informazioni necessarie al raccordo dei dati di bilancio con i criteri previsti per la redazione del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche secondo i criteri adottati in ambito comunitario;

tolto: d) previsione di un sistema di controlli preventivi sulla legittimita' contabile e amministrativa dell'obbligazione assunta dal dirigente responsabile;

tolto: e) aggiunto: ai fini del rafforzamento del ruolo programmatorio del bilancio di cassa, previsione dell'obbligo, a carico del dirigente responsabile, di predisporre un apposito piano finanziario …

tolto: f) adeguamento della disciplina prevista dalla presente legge in conseguenza dell'adozione del bilancio di cassaeaggiunto: d) revisione del sistema dei controlli preventivi sulla legittimita' contabile e amministrativa dell'obbligazione assunta dal dirigente responsabile del pagamento, tenendo anche conto di quanto previsto alla lettera c);

aggiunto: e) previsione di un periodo transitorio per l'attuazione della nuova disciplina tolto: e lo smaltimento dei residui passivi accertati al momento dell'effettivo passaggio al bilancio di cassa;

Mostra gli altri 4 capoversi cambiati

tolto: gaggiunto: f) considerazione, ai fini della predisposizione tolto: dei decreti legislativi aggiunto: del decreto legislativo di cui al presente comma, dei risultati della sperimentazione condotta ai sensi del comma 2;

tolto: h) definizione di limiti all'assunzione di obbligazioni da parte del dirigente responsabile in relazione all'autorizzazione di cassa disponibile, con previsione di appositi correttivi che tengano conto delle caratteristiche delle diverse tipologie di spesa;

tolto: i) previsione della graduale estensione dell'applicazione del bilancio di cassa alle altre amministrazioni pubblicheaggiunto: g) previsione della graduale estensione delle disposizioni adottate in applicazione delle lettere a), c) e d) alle altre amministrazioni pubbliche, anche in coerenza con quanto disposto dall'articolo 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, nonche' dall'articolo 2 della presente legge;

aggiunto: h) rilevazione delle informazioni necessarie al raccordo dei dati di bilancio con i criteri previsti per la redazione del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche secondo i criteri adottati nell'ambito dell'Unione europea. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato avvia un'apposita sperimentazione della durata massima di due esercizi finanziari. tolto: Le amministrazioni coinvolte nella sperimentazione, i relativi termini e le modalita' di attuazione sono definiti con decreto del aggiunto: Il Ministro dell'economia e delle finanzetolto: , d'intesa con le medesime amministrazioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Lo schema di decreto, dopo l'acquisizione del parere della Corte dei conti, e' trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per il relativo parere. Nei due esercizi finanziari successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle competenti Commissioni parlamentari e aggiunto: trasmette alle Commissioni parlamentari competenti per materia e alla Corte dei conti un rapporto tolto: sullo stato di attuazione e sulle risultanze della sperimentazione di cui al comma 2. Gli schemi dei decreti legislativi aggiunto: sull'attivita' di sperimentazione. Lo schema di decreto di cui al comma 1 tolto: sono trasmessi aggiunto: e' trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su di tolto: essi aggiunto: esso sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, tolto: i decreti possono essere comunque adottati aggiunto: il decreto puo' essere comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle … con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla tolto: data della nuova trasmissione, tolto: i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva aggiunto: il decreto puo' essere comunque adottato dal Governo. tolto: I decreti legislativi che comportino riflessi di ordine finanziario devono essere corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore tolto: dei decreti legislativi aggiunto: del decreto legislativo di cui al comma 1 possono essere adottate disposizioni tolto: correttive e integrative dei medesimi decreti aggiunto: integrative e correttive del medesimo decreto, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con le tolto: stesse aggiunto: medesime modalita' previsti dal presente articolo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:2009-12-31;196~art42 · fonte del testo

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