Art. 7 — Disposizioni per favorire la concorrenza nel settore della gestione dei RAEE

All'articolo 178-ter, comma 6, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «del presente articolo» sono inserite le seguenti: «e degli ulteriori requisiti di legge stabiliti per le diverse filiere». Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 10, comma 10-bis, le parole: «al 3 per cento, in almeno un raggruppamento» sono sostituite dalle seguenti: «all'1 per cento, in almeno un raggruppamento, o almeno pari all'1 per cento risultante dalla somma delle percentuali in ogni singolo raggruppamento»;
  • b)all'articolo 33:
  • 1)il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Al Centro di coordinamento devono iscriversi anche i sistemi individuali di gestione dei RAEE domestici e i sistemi di gestione individuali o collettivi di RAEE fotovoltaici. Possono altresi' iscriversi i sistemi individuali e collettivi di gestione dei RAEE professionali»;
  • 2)al comma 5, alinea, dopo le parole: «sistemi collettivi» sono inserite le seguenti: «e individuali». Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Testo vigente dal 30 dicembre 2023

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2023-12-30;214~art7 · fonte del testo

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