Art. 10 — Adeguamento dei limiti dei campi elettromagnetici

Al fine di potenziare la rete mobile e garantire a utenti e imprese l'offerta di servizi di connettivita' di elevata qualita', senza pregiudizio per la salute pubblica, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualita' di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sono adeguati, secondo il procedimento ivi previsto, alla luce delle piu' recenti e accreditate evidenze scientifiche, nel rispetto delle regole, delle raccomandazioni e delle linee guida dell'Unione europea. Si applica il comma 3 dell'articolo 4 della legge 22 febbraio 2001, n. 36. Scaduto il termine di cui al comma 1, in assenza di specifiche previsioni regolamentari di adeguamento e sino a quando le stesse non sono definitivamente adottate, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualita' di cui alle tabelle 2 e 3 dell'allegato B al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2003, sono in via provvisoria e cautelativa fissati a un valore pari a 15 V/m, per quanto attiene all'intensita' di campo elettrico E, a un valore pari a 0,039 A/m, per quanto attiene all'intensita' di campo magnetico H, e a un valore pari a 0,59 W/m², per quanto attiene alla densita' di potenza D. All'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)le parole: «in particolare il Ministro della sanita'» sono sostituite dalle seguenti: «in particolare il Ministro della salute»;
  • b)dopo le parole: «alta frequenza» sono aggiunte le seguenti: «, e il Ministro delle imprese e del made in Italy effettua la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi a sorgenti connesse ad impianti, apparecchiature e sistemi radioelettrici per usi civili di telecomunicazioni, da trasmettere al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero della salute e al Comitato di cui all'articolo 6 al fine di implementare e sostenere le attivita' di monitoraggio ambientale e consentire una piu' efficiente e razionale gestione dello spettro elettromagnetico». Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Testo vigente dal 30 dicembre 2023

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2023-12-30;214~art10 · fonte del testo

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