[1]Paragrafo 1 Il cittadino norvegese in Italia o il cittadino italiano in Norvegia che ancora non ha cominciato a percepire la pensione italiana dell'assicurazione per la invalidita', per la vecchiaia e per i superstiti, e rispettivamente la pensione norvegese di vecchiaia, e che lascia il Paese, ha diritto al rimborso dei versamenti da lui effettuati nella rispettiva assicurazione, qualora dichiari che non intende ritornare nel Paese stesso. Questo diritto sussiste indipendentemente dalla durata del soggiorno o del periodo assicurativo ed anche dopo raggiunta l'eta' di pensionamento. Qualora l'interessato muoia dopo aver lasciato il Paese, ma prima dell'effettuazione del rimborso, il diritto al rimborso si trasmette ai superstiti che secondo la legge del rispettivo Paese avrebbero avuto diritto alla pensione. Una volta effettuato il rimborso non si potra' piu' far valere alcun diritto nei confronti della rispettiva assicurazione in base allo stesso periodo di soggiorno o di assicurazione, fatta salva la facolta' di cui al paragrafo 2. Le disposizioni complementari per l'applicazione del presente paragrafo saranno fissate in un accordo tra le supreme autorita' amministrative dei due Paesi.

[2]Paragrafo 2 Qualora il cittadino italiano di cui al paragrafo 1 faccia ritorno in Norvegia, l'importo dei versamenti gia' rimborsatigli dovra' essere restituito all'assicurazione, oppure detratto dalle future prestazioni, e gli sara' riconosciuto il precedente periodo di soggiorno in Norvegia. Qualora il cittadino norvegese di cui al paragrafo 1 faccia ritorno in Italia, l'importo dei versamenti gia' rimborsatigli dovra' essere restituito all'assicurazione per ottenere il ripristino dei diritti maturati al momento in cui ha lasciato l'Italia. Le disposizioni complementari per l'applicazione del presente paragrafo saranno fissate in un accordo fra le supreme autorita' amministrative dei due Paesi.

[3]Paragrafo 3 Il cittadino italiano di cui al paragrafo 1 ha la facolta' di versare l'importo rimborsatogli dall'assicurazione norvegese all'assicurazione italiana per la invalidita', per la vecchiaia e per i superstiti, per ottenere o conservare i diritti alla pensione di questa assicurazione. Le supreme autorita' amministrative italiane emaneranno le disposizioni per determinare le condizioni ed i limiti per il versamento di detto importo, e per l'acquisizione ed il mantenimento del diritto a pensione.

Testo vigente dal 5 ottobre 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-07-01;991~art7 · fonte del testo

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