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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione della Convenzione fra l'Italia e la Norvegia in materia di sicurezza sociale, con annesso Protocollo finale, conclusa a Roma il 12 giugno 1959
Legge 1 luglio 1961, n. 991
- Aggiornato al
- 5 ottobre 1961
- Articoli
- 29
- Versioni storiche
- 31
- Art. 1Convenzione fra la Repubblica italiana ed il Regno di Norvegia in materia di sicurezza…
- Art. 2I cittadini italiani in Norvegia e i cittadini norvegesi in Italia sono sottoposti alle…
- Art. 3Al principio previsto dall'articolo 2 circa la legislazione applicabile sono stabilite le…
- Art. 4Le autorita' amministrative supreme dei due Paesi possono stabilire, di comune accordo…
- Art. 5Il cittadino italiano ha diritto alle prestazioni di vecchiaia in base alla legislazione…
- Art. 6Il cittadino italiano ha diritto alle prestazioni per ciechi e mutilati in base alla…
- Art. 7Paragrafo 1 Il cittadino norvegese in Italia o il cittadino italiano in Norvegia che…
- Art. 8Paragrafo 1 Il periodo durante il quale una persona e' stata sottoposta alla…
- Art. 9Nell'applicazione degli articoli 5, 6 e 8 non saranno presi in considerazione i periodi…
- Art. 10Paragrafo 1 Il cittadino di uno dei due Paesi che in Italia e' stato sottoposto alla…
- Art. 11Per beneficiare delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria in Italia per il caso…
- Art. 12Il periodo d'iscrizione o di contribuzione nell'assicurazione per la malattia o per la…
- Art. 13Gli assegni per i figli sono corrisposti in Norvegia per i figli che siano cittadini…
- Art. 14Paragrafo 1 I cittadini italiani e norvegesi non sono assoggettati alle disposizioni…
- Art. 15Paragrafo 1 Per la determinazione dell'obbligo delle prestazioni e del grado della…
- Art. 16Paragrafo 1 Per i cittadini italiani e norvegesi che si trasferiscono da uno dei due…
- Art. 17Le autorita' amministrative supreme dei due Paesi stabiliranno, di comune accordo, le…
- Art. 18Paragrafo 1 Le autorita' e gli enti competenti dei due Paesi si prestano reciprocamente i…
- Art. 19Le autorita' amministrative supreme dei due Paesi si comunicano in tempo utile tutte le…
- Art. 20Le autorita' amministrative supreme dei due Paesi si comunicano le disposizioni adottate…
- Art. 21Il beneficio delle esenzioni da tasse, imposte e diritti previste dalla legislazione di…
- Art. 22Le istanze e i ricorsi che gli interessati devono presentare, entro un termine stabilito…
- Art. 23Le comunicazioni che gli interessati indirizzano agli enti, alle autorita' e alle…
- Art. 24I pagamenti di somme in applicazione della presente Convenzione sono effettuati nella…
- Art. 25Le autorita' amministrative supreme dei due Paesi risolveranno, di comune accordo, tutte…
- Art. 26Ai sensi della presente Convenzione si considerano quali autorita' amministrative supreme…
- Art. 27La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a…
- Art. 28Paragrafo 1 Le disposizioni della presente Convenzione si applicano anche agli eventi che…
- Art. 29Paragrafo 1 La presente Convenzione e' conclusa per la durata di un anno. Essa sara'…
