[1]Convenzione fra la Repubblica italiana ed il Regno di Norvegia in materia di sicurezza sociale

[2]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E SUA MAESTA' IL RE DI NORVEGIA, animati dal desiderio di garantire i benefici delle legislazioni dei due Paesi in materia di sicurezza sociale ai cittadini italiani e norvegesi, hanno deciso di concludere una convenzione e a questo scopo hanno nominato come loro plenipotenziari

[3]Il Presidente della Repubblica italiana: Sua Eccellenza l'on. Carmine DE MARTINO, Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri, Sua Maesta' il Re di Norvegia: l'Ambasciatore di Norvegia in Italia Sua Eccellenza il signor Per Preben PREBENSEN i quali, dopo essersi scambiati i loro poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno concordato le disposizioni seguenti:

[4]Articolo 1

[5]Paragrafo 1 La presente Convenzione si applica alle legislazioni concernenti: 1° in Italia:

  • a)l'assicurazione obbligatoria e volontaria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti;
  • b)l'assicurazione obbligatoria contro le malattie;
  • c)l'assicurazione obbligatoria e volontaria contro la tubercolosi;
  • d)la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri in quanto concerne le prestazioni assicurative;
  • e)gli assegni familiari;
  • f)l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
  • g)l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, comprese le disposizioni sui sussidi straordinari di disoccupazione;
  • h)i regimi speciali di assicurazione stabiliti per determinate categorie, in quanto - concernano i rischi coperti dalle legislazioni enumerate nelle lettere precedenti; 2° in Norvegia:
  • a)le pensioni di vecchiaia;
  • b)le pensioni ai ciechi ed ai mutilati;
  • c)l'assicurazione contro le malattie (assicurazioni per i casi di malattia, maternita' e morte);
  • d)le pensioni per i figli, in caso di perdita del capofamiglia;
  • e)gli assegni per i figli;
  • f)l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
  • g)l'assicurazione contro la disoccupazione;
  • h)i regimi speciali di pensioni per la gente di mare, per i pescatori, per i lavoratori forestali e per gli operai alle dipendenze dello Stato;
  • i)il coordinamento delle pensioni e delle prestazioni in materia di sicurezza sociale.

[6]Paragrafo 2 La presente Convenzione si applica egualmente a tutti gli atti legislativi o regolamentari che modificheranno o completeranno le legislazioni enumerate nel paragrafo 1. Tuttavia essa non si applica:

  • a)agli atti legislativi o regolamentari concernenti un nuovo ramo di sicurezza sociale, a meno che non intervenga un accordo al riguardo fra i due Paesi;
  • b)agli atti legislativi o regolamentari che estendano i rami esistenti a nuove categorie di beneficiari, qualora il Governo del Paese interessato notifichi una opposizione al Governo dell'altro Paese entro i tre mesi successivi alla pubblicazione ufficiale di detti atti.

Testo vigente dal 5 ottobre 1961

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1961-07-01;991~art1 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari