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Miscellanea
Accordo
Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo italiano ed il Governo macedone sulla mutua promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Skopje il 26 febbraio 1997 · Legge 29 marzo 1999, n. 99
- Aggiornato al
- 20 aprile 1999
- Articoli
- 15
- Versioni storiche
- 18
- Art. 1ACCORDO TRA IL GOVERNO ITALIANO ED IL GOVERNO MACEDONE SULLA MUTUA PROMOZIONE E…
- Art. 2e Protezione degli investimenti 1. Ciascuna Parte Contraente incoraggera' e creera'…
- Art. 3nazionale e clausola della nazione piu' favorita. 1. Le due Parti Contraenti, all'interno…
- Art. 4per danni o perdite 1. Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti…
- Art. 5o esproprio 1. Gli investimenti effettuati dagli investitori di ciascuna Parte Contraente…
- Art. 6di capitali, profitti e retribuzioni 1. Ognuna delle Parti Contraenti garantira' che gli…
- Art. 7Nel caso in cui una Parte Contraente od una sua Istituzione abbia concesso una garanzia…
- Art. 8' di trasferimento 1. Tutti i trasferimenti di cui agli Articoli 4, 6 e 7 verranno…
- Art. 9di controversie tra investitori e Parti' Contraenti 1. Le controversie che dovessero…
- Art. 10delle Controversie tra le Parti Contraenti 1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra…
- Art. 11fra i Governi Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno indipendentemente…
- Art. 12di altre disposizioni 1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo…
- Art. 13in vigore Il presente Accordo entrera' in vigore alla data in cui entrambe le Parti…
- Art. 14dell'Accordo Il presente Accordo e' altresi' valido per gli investimenti che gli…
- Art. 15e Scadenza 1. Il presente Accordo rimarra' in vigore per 10 anni a partire dalla data…
Altre partizioni dell’atto
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