nazionale e clausola della nazione piu' favorita. 1. Le due Parti Contraenti, all'interno del confine del proprio territorio, accorderanno agli investimenti ed ai relativi redditi degli investitori dell'altra Parte Contraente, un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti e relativi redditi dei propri cittadini o agli investitori di Stati Terzi. 2. Nel caso in cui, in base alla legislazione di una delle Parti Contraenti, ovvero agli impegni internazionali in vigore o che potrebbero entrare in vigore in futuro per una delle Parti Contraenti, risultasse un quadro giuridico grazie al quale agli investitori dell'altra Parte Contraente dovesse essere concesso un trattamento piu' favorevole di quello previsto nel presente Accordo, agli investitori della Parte Contraente in causa si applichera' il trattamento riservato agli investitori di tali altre Parti, anche per i rapporti in corso. 3. Le disposizioni di cui ai punti 1. e 2. del presente Articolo non si applicano ai vantaggi ed ai privilegi che una Parte Contraente riconosce agli investitori di Paesi Terzi per effetto di: - una partecipazione ad Unioni Economiche o Doganali, ad un Mercato Comune, ad un'Area di Libero Scambio, ad una Unione Monetaria o ad Accordi Internazionali similari, istituenti tali unioni o altre forme di cooperazione internazionale delle quali ciascuna Parte Contraente e' o puo' diventare membro; - ogni accordo internazionale od intesa riguardante, in tutto o in parte, l'obbligo di evitare la doppia imposizione o facilitazioni per gli scambi transfrontalieri.

Testo vigente dal 20 aprile 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-03-29;99~accordo-art3 · fonte del testo

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