ammessi al trasporto sotto condizione par. 1. Sono ammessi al trasporto sotto condizione:

  • a)le materie e gli oggetti ammessi al trasporto alle condizioni del RID o degli accordi e delle clausole tariffarie previste al par. 2;
  • b)i trasporti di feretri, i veicoli ferroviari circolanti su loro proprie ruote, gli animali vivi, le spedizioni il cui trasporto presenta particolari difficolta' a causa delle loro dimensioni, della loro massa o del loro condizionamento: alle condizioni delle disposizioni complementari; queste ultime possono derogare alle Regole uniformi. Gli animali vivi devono essere scortati da un custode fornito dal mittente. Il custode non e' tuttavia necessario quando cio' e' previsto dalle tariffe internazionali o qualora le ferrovie partecipanti al trasporto vi abbiano rinunciato su richiesta del mittente; in questo caso, salvo convenzione contraria, la ferrovia e' esonerata dalla responsabilita' per ogni perdita o avaria risultanti da un rischio che la scorta aveva lo scopo di evitare. par. 2. Due o piu' Stati, mediante accordi, o due o piu' ferrovie, mediante clausole tariffarie, possono stabilire le condizioni a cui devono soddisfare alcune materie o alcuni oggetti esclusi dal trasporto dal RID per esservi tuttavia ammessi. Gli Stati o le ferrovie possono, nelle stesse forme, rendere meno rigorose le condizioni di ammissione previste dal RID. Tali accordi e clausole tariffarie debbono essere pubblicate e comunicate all'Ufficio centrale, che le notifica agli Stati.

Testo vigente dal 30 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-18;976~art5 · fonte del testo

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