par. 1. Senza pregiudizio del pagamento della differenza del prezzo di trasporto e di una indennita' per eventuali danni, la ferrovia puo' percepire:

  • a)una soprattassa uguale ad 1 unita' di conto per kg di massa lorda dell'intero collo: 1° in caso di dichiarazione irregolare, inesatta o incompleta delle materie e degli oggetti esclusi dal trasporto in virtu' del RID; 2° in caso di dichiarazione irregolare, inesatta o incompleta delle materie e degli oggetti ammessi al trasporto a determinate condizioni in virtu' del RID, o di inosservanza di dette condizioni;
  • b)una soprattassa uguale a 5 unita' di conto per ogni 100 kg di massa eccedente il limite di carico allorche' il carro sia stato caricato dal mittente;
  • c)una soprattassa uguale al doppio della differenza: 1° tra le tasse di porto che avrebbero dovuto essere riscosse dalla stazione di partenza fino alla stazione destinataria e quelle che sono state calcolate, nel caso di dichiarazione irregolare, inesatta od incompleta di merci non previste alla lettera a) o in generale in caso di dichiarazione che possa far beneficiare la spedizione di una tariffa piu' ridotta di quella effettivamente applicabile; 2° tra le tasse di porto relative alla massa dichiarata e quelle relative alla massa constatata, in caso di indicazione di una massa inferiore a quella reale. Quando una spedizione e' costituita da merci tassate a prezzi differenti e la massa di ciascuna di esse puo' essere determinata senza difficolta', la soprattassa e' calcolata secondo la tassa applicabile a ciascuna merce, se dalle modalita' di tale calcolo risulta una soprattassa inferiore. par. 2. Se per un medesimo carro si verificano indicazione di massa inferiore alla massa reale e sovraccarico, le soprattasse relative a queste due infrazioni sono riscosse cumulativamente. par. 3. Le soprattasse gravano sulla merce trasportata, qualunque sia il luogo nel quale furono constatati i fatti che giustificano la loro riscossione. par. 4. L'importo delle soprattasse e il motivo della loro riscossione devono essere indicati nella lettera di vettura. par. 5. Nessuna soprattassa puo' essere riscossa in caso:
  • a)di indicazione inesatta della massa, quando la ferrovia secondo le norme in vigore nella stazione di partenza, ha l'obbligo di eseguire la pesatura;
  • b)di indicazione inesatta della massa in caso di sovraccarico, se il mittente abbia domandato nella lettera di vettura che la pesatura sia eseguita dalla ferrovia;
  • c)di sovraccarico derivato nel corso del trasporto da influenze atmosferiche, quando sia provato che il carico del carro non superava il limite di carico al momento dell'accettazione al trasporto;
  • d)di aumento della massa sopravvenuto durante il trasporto, senza che vi sia sovraccarico, se e' provato che l'aumento e' dovuto ad influenze atmosferiche;
  • e)di indicazione della massa senza che vi sia sovraccarico, quando la differenza fra la massa indicata nella lettera di vettura e quella constatata non superi il tre per cento della massa dichiarata;
  • f)di sovraccarico di un carro, se la ferrovia non ha pubblicato, ne' indicato al mittente il limite di carico in modo tale da permettergli di osservarlo.

Testo vigente dal 30 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-18;976~art24 · fonte del testo

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