' in caso di calo stradale par. 1. Per le merci che, a causa della loro natura, subiscono generalmente, per il solo fatto del trasporto, una diminuzione di peso, la ferrovia risponde della sola parte del calo che oltrepassi, qualunque sia il percorso, i limiti di tolleranza seguenti:

  • a)due per cento della massa, per le merci liquide o consegnate al trasporto allo stato umido come pure per le seguenti merci: carboni e coke, cascami di pelli, corna e unghioni, crini, cuoi, frutta fresche, secche o cotte, funghi freschi, grassi, lane, legni da tinta triti o macinati, legni di liquirizia, legumi freschi, luppoli, mastice fresco, ossa intere o macinate, pelli, pellicce, pesci secchi, radici, sale, saponi e oli solidi, scorze, setole di maiale, tabacco in foglie fresche, tabacco trinciato, tendini d'animali, torba;
  • b)uno per cento della massa per tutte le altre merci secche. par. 2. La limitazione di responsabilita' prevista nel par. 1 non puo' essere invocata quando sia provato, in base alle circostanze di fatto, che la perdita non sia dipesa dalle cause che giustificano l'anzidetta tolleranza. par. 3. Nel caso in cui piu' colli sono trasportati con una sola lettera di vettura, il calo stradale e' calcolato per ciascun collo quando la massa a partenza sia stata indicata separatamente nella lettera di vettura o possa essere accertata altrimenti. par. 4. In caso di perdita totale della merce, non si procede ad alcuna detrazione per calo stradale per il calcolo della indennita'. par. 5. Il presente articolo non deroga agli articoli 36 e 37.

Testo vigente dal 30 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-18;976~art41 · fonte del testo

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