' in caso di perdita par. 1. In caso di perdita totale o parziale della merce, la ferrovia deve pagare, con esclusione di ogni altro risarcimento, una indennita' calcolata in base al corso della borsa, in mancanza sulla base del prezzo corrente di mercato e, in mancanza dell'uno e dell'altro, sulla base del valore usuale delle merci della stessa natura e qualita', nel giorno e nel luogo in cui la merce e' stata accettata al trasporto. par. 2. L'indennita' non puo' superare le 17 unita' di conto per chilogrammo mancante di massa lorda, ad eccezione della riserva prevista all'articolo 45. par. 3. La ferrovia deve restituire inoltre le tasse di porto, i diritti di dogana e le altre somme spese per il trasporto della merce perduta. par. 4. Se il calcolo dell'indennita' implica la conversione di somme espresse in unita' monetarie straniere, tale conversione e' compiuta in base al cambio del giorno e del luogo del pagamento dell'indennita'.

Testo vigente dal 30 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-18;976~art40 · fonte del testo

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