del contingentamento

  • 1)I membri esportatori adottano le misure necessarie ad assicurare il rispetto assoluto di tutte le disposizioni del presente Accordo che riguardano il contingentamento. Il consiglio puo' esigere da detti membri che, in aggiunta alle misure da essi eventualmente decise di propria iniziativa, essi adottino misure complementari ai fini di una applicazione effettiva del contingentamento previsto dal presente Accordo.
  • 2)I membri esportatori non oltrepassano i contingenti annui e trimestrali a loro attribuiti.
  • 3)Qualora un membro esportatore oltrepassi il suo contingente di un dato trimestre, il consiglio riduce uno o piu' dei contingenti successivi del membro in questione di una quantita' pari al 110% del quantitativo esportato in piu'.
  • 4)Qualora un membro esportatore oltrepassi una seconda volta il suo contingente trimestrale, il consiglio procede ad una medesima riduzione come quella prevista al paragrafo 3 del presente articolo.
  • 5)Qualora un membro esportatore oltrepassi il suo contingente trimestrale una terza volta o un maggior numero di volte, il consiglio applica la riduzione prevista al paragrafo 3 del presente articolo e sospende i diritti di voto del membro in causa fino a quando abbia deciso se sussistano le condizioni per escludere il membro stesso dall'Organizzazione, conformemente al disposto dell'articolo 66.
  • 6)Le riduzioni di contingenti previste ai paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo sono considerate alla stregua di quote non coperte ai fini del paragrafo 1 dell'articolo 40.
  • 7)Il consiglio applica le disposizioni dei paragrafi 1 - 5 del presente articolo non appena viene in possesso degli elementi di prova necessari.

Testo vigente dal 28 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-13;967~art42 · fonte del testo

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