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In caso di soppressione dei fidecommessi, e della risoluzione del vincolo fidecommissario, da parte di una delle Alte Parti contraenti i sudditi delle altre Parti chiamati alla successione dei beni godranno, sia in caso di divisione dei detti beni, sia in caso di pagamento di indennita', lo stesso trattamento dei sudditi dello Stato in cui sono situati i beni.

Testo in vigore dal 19 luglio 1926 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1926-01-31;955~accordo-art2 · fonte del testo

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