1. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni verosimilmente rilevanti per applicare le disposizioni della presente Convenzione oppure per l'amministrazione o l'applicazione del diritto interno relativo alle imposte di qualsiasi natura o denominazione riscosse per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o enti locali nella misura in cui l'imposizione prevista non sia contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non e' limitato dagli articoli 1 e 2. 2. Le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo l da uno Stato contraente sono tenute segrete analogamente alle informazioni ottenute in applicazione della legislazione fiscale di detto Stato e sono comunicate soltanto alle persone o autorita' (compresi i tribunali e le autorita' amministrative) che si occupano dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni sui ricorsi presentati per tali imposte, o del controllo delle attivita' precedenti. Tali persone o autorita' possono utilizzare le informazioni unicamente per questi fini. Esse possono rivelarle nell'ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente puo' utilizzare ad altri fini le informazioni ricevute, se tali informazioni possono essere impiegate per tali altri fini secondo la legislazione di entrambi gli Stati e le autorita' competenti dello Stato richiesto ne hanno approvato l'impiego. 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso d'imporre a uno Stato contraente l'obbligo di:

  • a)adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla sua legislazione e alla sua prassi amministrativa o a quella dell'altro Stato contraente;
  • b)fornire informazioni che non possono essere ottenute in virtu' della sua legislazione o nell'ambito della sua prassi amministrativa normale oppure di quella dell'altro Stato contraente;
  • c)fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale o professionale oppure procedimenti commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico. 4. Se le informazioni sono richieste da uno Stato contraente in conformita' del presente articolo, l'altro Stato contraente usa i poteri a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri. L'obbligo di cui al periodo precedente e' soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3, ma tali limitazioni non possono essere in nessun caso interpretate nel senso di permettere ad uno Stato contraente di rifiutare di fornire informazioni solo perche' lo stesso non ne ha un interesse ai propri fini fiscali. 5. In nessun caso le disposizioni del paragrafo 3 devono essere interpretate nel senso che uno Stato contraente puo' rifiutare di comunicare informazioni unicamente perche' queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona che opera in qualita' di agente o fiduciario oppure perche' dette informazioni si riferiscono a diritti di proprieta' in una persona.

Testo vigente dal 19 maggio 2016

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Che cosa è cambiato dal 19 maggio 2016

Confronto con la versione in vigore dal 12 febbraio 1979 al 19 maggio 2016. 124 parole tolte, 430 parole aggiunte in 4 capoversi.

1. Le autorita' competenti degli Stati contraenti tolto: potranno scambiarsi le informazioni (che le legislazioni fiscali dei due Stati permettono di ottenere nel quadro della prassi amministrativa normale) necessarie per una regolare applicazione della presente Convenzione. Le informazioni cosi' scambiate devono essere tenute segrete e potranno essere rivelate aggiunto: si scambiano le informazioni verosimilmente rilevanti per applicare le disposizioni della presente Convenzione oppure per l'amministrazione o l'applicazione del diritto interno relativo alle imposte di qualsiasi natura o denominazione riscosse per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o enti locali nella misura in cui l'imposizione prevista non sia contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non e' limitato dagli articoli 1 e 2. 2. Le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo l da uno Stato contraente sono tenute segrete analogamente alle informazioni ottenute in applicazione della legislazione fiscale di detto Stato e sono comunicate soltanto alle persone aggiunto: o autorita' (compresi i tribunali e le autorita' amministrative) che si occupano dell'accertamentotolto: , della riscossione, della giurisdizione o delle azioni penali quanto alle imposte alle quali si riferisce la presente Convenzione. Non potranno essere scambiate informazioni suscettibili di rivelare segreti commerciali, bancari, industriali o professionali o metodi commerciali. 2 aggiunto: o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni sui ricorsi presentati per tali imposte, o del controllo delle attivita' precedenti. Tali persone o autorita' possono utilizzare le informazioni unicamente per questi fini. Esse possono rivelarle nell'ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente puo' utilizzare ad altri fini le informazioni ricevute, se tali informazioni possono essere impiegate per tali altri fini secondo la legislazione di entrambi gli Stati e le autorita' competenti dello Stato richiesto ne hanno approvato l'impiego. 3. Le disposizioni tolto: del presente articolo non potranno aggiunto: dei paragrafi 1 e 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso tolto: di imporre ad uno degli Stati contraenti di adottare misure amministrative aggiunto: d'imporre a uno Stato contraente l'obbligo di:

aggiunto: a) adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla sua tolto: regolamentazione o aggiunto: legislazione e alla sua prassi amministrativa tolto: ovvero contrarie alla sua sovranita', alla sua sicurezza, ai suoi interessi generali o all'ordine pubblico oppure aggiunto: o a quella dell'altro Stato contraente;

aggiunto: b) fornire informazioni che non tolto: possano aggiunto: possono essere ottenute in tolto: base alla sua propria legislazione o a quella dello Stato che le chiede aggiunto: virtu' della sua legislazione o nell'ambito della sua prassi amministrativa normale oppure di quella dell'altro Stato contraente;

aggiunto: c) fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale o professionale oppure procedimenti commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico. 4. Se le informazioni sono richieste da uno Stato contraente in conformita' del presente articolo, l'altro Stato contraente usa i poteri a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri. L'obbligo di cui al periodo precedente e' soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3, ma tali limitazioni non possono essere in nessun caso interpretate nel senso di permettere ad uno Stato contraente di rifiutare di fornire informazioni solo perche' lo stesso non ne ha un interesse ai propri fini fiscali. 5. In nessun caso le disposizioni del paragrafo 3 devono essere interpretate nel senso che uno Stato contraente puo' rifiutare di comunicare informazioni unicamente perche' queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona che opera in qualita' di agente o fiduciario oppure perche' dette informazioni si riferiscono a diritti di proprieta' in una persona.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1978-12-23;943~art27 · fonte del testo

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