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Tributario
Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e del protocollo aggiuntivo, firmati a Roma il 9 marzo 1976
Legge 23 dicembre 1978, n. 943
Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e del protocollo aggiuntivo, firmati a Roma il 9 marzo 1976, nonche' del protocollo firmato a Roma il 28 aprile 1978, che modifica la convenzione stessa
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- 19 maggio 2016
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- Art. 21Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualsiasi ne sia la…
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- Art. 23Una persona giuridica residente di uno Stato contraente, nella quale persone non…
- Art. 24Si conviene che la doppia imposizione sara' eliminata in conformita' ai seguenti…
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- Art. 26Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da…
- Art. 27Le autorita' competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni…
- Art. 28Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui…
- Art. 29Le imposte riscosse in uno dei due. Stati contraenti mediante ritenuta alla fonte sono…
- Art. 30La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a…
- Art. 31La presente Convenzione, di cui l'Accordo citato nel paragrafo 4 dell'articolo 15…
